Art. 13.
(Acquacoltura biologica).

      1. In attesa dell'emanazione di norme comunitarie sulla produzione, comprese quelle sulla conversione, applicabili all'acquacoltura biologica, sono adottati con decreto del Ministro, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito disciplinare di produzione, di etichettatura e di controllo, nonché le regole private accettate o riconosciute dal Ministero, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni.